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Lo dice la legge!

Risparmiare in sanificazione e pratiche di tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, può costare caro in termini penali e di risarcimento del danno e quello che appare un risparmio, diventa alla fine un salasso molto costoso. La recente normativa Inail sul Covid-19 (illustrata con apposita circolare esplicativa) dice che il datore di lavoro risponde per dolo o colpa del contagio da Covid-19 (malattia professionale) subito dal dipendente. La stessa cosa dicasi nel caso dell’albergatore il cui cliente si ammali per le stesse ragioni.

Lo abbiamo chiesto ad un autorevole esperto di diritto penale, l’avvocato Filiberto Palumbo: “Il senso della normativa è questo. L’Inail anticipa l’entità del danno subito dal lavoratore in caso di contagio contratto sul posto di lavoro nel caso, provato, che il titolare abbia omesso colposamente, con negligenza, imprudenza o imperizia tutti gli accorgimenti di legge come mascherine, gel disinfettante e sanificazione dei luoghi e condotte. Questo è l’aspetto privatistico. Però in capo all’imprenditore scatta altro tipo di responsabilità ed è quella penale. Se il suo dipendente o il cliente si ammalano a seguito di condotte colpose egli risponde del reato di lesioni colpose, art. 590 del codice penale, e ove subentri la morte, di omicidio colposo art. 589 c.p. A volte può scattare quella ipotesi detta dolo eventuale, ovvero se pur non volendo l’evento morte, lo abbia messo in considerazione come possibilità. Naturalmente nel processo penale il danneggiato, cioè il lavoratore o il cliente contagiato, possono costituirsi parte civile. In tal modo il titolare deve: rispondere davanti al tribunale penale, risarcire il danno della parte civile e rifondere all’ Inail quello che ha anticipato al lavoratore per la malattia   professionale. Tutto questo vale non solo per il Coronavirus, ma anche per altre tutele alla salute del lavoratore, penso a macchinari difettosi, scarsa manutenzione, condizionatori e condotte infette. Tale responsabilità oggettiva vale anche per albergatori, titolari di palestre, e in genere attività chiuse. La considerazione finale è che quello che sembra un apparente vantaggio, la mancata esecuzione preventiva di queste pratiche di salute, può costare molto cara, in caso di malattia del lavoratore o del cliente”.

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